La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.
Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l’atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso.
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé oppure a un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero.
La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordinerà l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.
E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c.) |