Come fare per...


CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
A chi rivolgersi

Esecuzione immobiliare

Ubicazione: Palazzo Orsini – Piazza Giordano Bruno
Piano: primo
Telefono: 081/5117300
Personale Amministrativo:

I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

  • Dott. Antonio Santella (Funzionario Giudiziario F2)
    Incarico: Responsabile
    Telefono: 081/5117560;
  • Clementina Pariota (Funzionario Giudiziario F1)
    Incarico: Addetto
    Piano: primo
    Stanza: 107
    Telefono: 081/5117414;
  • Dott.ssa Rachele Esposito (Assistente Giudiziario F2)
    Incarico: Addetto
Cos'è

È la richiesta da parte del debitore di sostituire, alle cose pignorate, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Tale servizio soddisfa l’esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Normativa di riferimento

Art. 495 c.p.c.

Chi può richiederlo

Il debitore, con o senza l’assistenza di un legale

Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata apposita istanza nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore a un quinto dell’importo del credito.
Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato un assegno circolare non trasferibile di 1/5 del debito complessivo, intestato alla procedura esecutiva.

L’istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè che sia pronunciata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita a un professionista.

Il giudice entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione, fissa l’udienza in cui vengono sentite le parti, e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito.

In conclusione di questa udienza il giudice rinvia a un'altra udienza nella quale, dopo aver verificato il buon esito dei versamenti, dichiara estinto il pignoramento, ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
Il termine massimo di rateizzazione delle somme dovute è di 18 mesi. L’istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell’immobile e l’incameramento delle somme versate.

Dove si richiede

Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, piano primo, piazza Giordano Bruno.

Costi

• Esente, se successiva all’istanza di vendita
• Marca da bollo di € 16,00, se precedente all’istanza di vendita