RIABILITAZIONE PROTESTI IN CASO DI USURA |
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Cos'è | La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la riabilitazione dal protesto secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la riabilitazione dal protesto viene comunicato dalla cancelleria all’interessato. Lo stesso potrà richiedere un certificato per uso riabilitazione alla CCIAA e produrre un’autocertificazione dalla quale si evinca che dalla data del certificato della CCIAA la parte non ha subito ulteriori protesti. Nel caso però di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva, il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto. |
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Normativa di riferimento | Art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108 |
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Chi può richiederlo | La persona interessata tramite il suo avvocato |
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Dove si richiede | La domanda per la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto deve essere presentata al Tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile). |
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Costi | Contributo Unificato di € 98,00
Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica |
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