Come fare per...


TUTELA GIUDIZIALE
Cos'è

La tutela è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette.

Possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale.

Il tutore (che cura l’interdetto, ovvero lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea al nucleo familiare (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia problemi di salute o ci siano altre problematiche personali ostative.

Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l’interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può sostituire il tutore qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

Normativa di riferimento

Art. 414 e segg. c.c.

Chi può richiederlo

L'istanza di interdizione può essere presentata dallo stesso interdetto, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal Pubblico Ministero.

Come si richiede e documenti necessari

La tutela a favore dell’interdetto si apre con la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione.

Il processo di interdizione deve essere promosso necessariamente con l’assistenza di un legale e si conclude con una sentenza del Tribunale. Devono essere allegati al ricorso: certificato di residenza, estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune), stato di famiglia, documentazione medica (ove disponibile).

Dopo l’esame dell’interdicendo il Giudice istruttore può, anche d’ufficio, nominare un tutore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso Giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di interdizione.

Il tutore definitivo viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell’interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell’interdetto.

Dove si richiede

Tribunale del luogo di residenza dell’interdetto – Le successive istanze saranno richieste presso l’Ufficio del Giudice Tutelare.
Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile).

Costi

• Esente da Contributo Unificato
• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari per deposito istanze di autorizzazione varie di Giudice Tutelare
• Marca da bollo da € 11, 06 per copia decreto di nomina. Si prega di notare che l’importo è variabile ed è suscettibile di variazioni (vd Tabella dei Diritti di Copia)

Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal P.M. o che la parte ricorrente venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.