Come fare per...


ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI INABILITATO O INTERDETTO
Cos'è

Il curatore o il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere (che siano necessari e utili per l’interdetto e l’incapace), quali ad esempio: l’accettazione o la rinuncia all’eredità o donazioni; la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; la promozione di giudizi, la riscossione di capitali; la realizzazione di investimenti finanziari; l’acquisto di beni mobili e immobili; l’assunzione di obbligazioni; la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, il reimpiego di somme; la contrazione di mutui.

In alcuni casi serve anche l’autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Il curatore o il tutore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza (es. riscuotere capitali, a condizione di un idoneo impiego, e stare in giudizio, sia come attore sia come convenuto).

Normativa di riferimento

Artt. 372, 373, 374, 375 e 411 c.c.

Chi può richiederlo

Il tutore o il curatore, eventualmente con l’assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell’atto di straordinaria amministrazione da compiere.

Come si richiede e documenti necessari

Il richiedente deve presentare il ricorso debitamente compilato e motivato presso la cancelleria del Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela. Ad esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa:

• l’eventuale testamento;
• la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere;
• la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare o da vendere;
• i preventivi delle spese sostenute e eventualmente da sostenere;
• gli atti di causa;
• l’offerta della banca relativa all’investimento proposto;
• la bozza del contratto da stipulare.

Dove si richiede

Tribunale presso il quale risulta aperta la tutela o la curatela. Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile).

Costi

• Esente da Contributo Unificato (salvo nei casi di eredità giacente e di curatela per cui il CU è di € 98,00)
• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)
• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)