Come fare per...


RICORSO A TUTELA DEL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO
Cos'è

È una domanda con cui il coniuge che non riceve le somme definite in sede di separazione o divorzio può ottenere:
- Il pagamento diretto da parte del datore di lavoro;
- Il pagamento da parte di un creditore del coniuge che non rispetta gli obblighi;
- il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno.
Di regola occorre un provvedimento del Tribunale, non necessario solo nel caso di pagamento diretto dell’assegno di divorzio. In quest’ultimo caso, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, può notificare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, il provvedimento che stabilisce la misura dell'assegno. Li invita, così, a versargli direttamente le somme dovute e ne dà comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento.

Normativa di riferimento

Art. 156 c.c., art. 8 L. 1970 n. 898 e successive modificazioni

Chi può richiederlo

Il coniuge con l’assistenza di un legale.

Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto (del coniuge che non rispetti gli obblighi), che decide in camera di consiglio in composizione collegiale. Al ricorso devono essere allegati:
• lo stato di famiglia;
• il certificato di residenza del resistente;
• documentazione attestante l’inadempimento del versamento.

Dove si richiede

Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Per il Tribunale di Nola recarsi presso la Cancelleria della Sezione Famiglia, nella sede ubicata in Via Onorevole Napolitano (già Via Cimitile).

Costi

Contributo unificato da € 98,00